Norme Generali
Art. 1 – È costituita con sede legale presso il consultorio matrimoniale, via Orus 4 35129 PADOVA, l’associazione di promozione sociale denominata “Centro Veneto Metodo Billings” (Ce.Ve.M.B.), ai sensi del codice civile e della legge 383/2000.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale senza scopo di lucro.
Nasce come naturale evoluzione del Centro Regolazione Naturale della Fertilità dell’Istituto Culturale di Scienze Sociali “Nicolò Rezzara” di Vicenza e ne eredita di fatto ogni iniziativa e finalità perseguite compresa la prerogativa di socio fondatore all’interno della Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità.
Art. 2 – Fine dell’associazione è quello di promuovere una cultura di responsabilità verso la procreazione e verso la famiglia mediante la diffusione del metodo dell’ovulazione Billings.
A tale scopo:
a) Promuove una cultura di responsabilità reciproca nei coniugi e verso i figli;
b) Promuove, anche in collaborazione con le istituzioni civili, attività educative per i giovani orientate ad una visione serena e responsabile della sessualità, della relazione di coppia, della vita famigliare e della procreazione;
c) Diffonde i metodi naturali per la regolazione della fertilità come strumento di conoscenza e di educazione delle persone;
d) Insegna il metodo Billings come strumento utile alla vita di coppia per ricercare, dilazionare o evitare il concepimento;
e) Forma insegnanti del metodo Billings che sappiano trasmettere lo stile di vita proprio dei metodi naturali ed insegnare i modi di utilizzo del metodo Billings;
f) Educa i coniugi alla consapevolezza che solo essi hanno il diritto di determinare in coscienza la consistenza della propria famiglia.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.
Art. 3 – L’associazione farà fronte ai propri oneri mediante:
a) Le quote associative di adesione;
b) Le quote associative annuali;
c) I contributi di enti pubblici e privati;
d) Donazioni e lasciti;
e) Rimborsi;
f) Beni mobili ed immobili;
g) Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del codice civile e della legge 383/2000.
I proventi delle attività, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta durante la vita dell’associazione.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 4 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO.
1) Il rendiconto economico- finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo;
2) Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato;
3) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
I SOCI
Art. 5 – Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividendo gli scopi dell’associazione ne facciano richiesta e questa sia accolta dal consiglio direttivo. I soci sono tenuti ad osservare lo statuto. I soci possono essere ordinari ed onorari.
1) Sono soci ordinari:
a) i soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione;
b) i soci di diritto ossia le insegnanti del metodo Billings, in possesso del diploma rilasciato dalla coordinatrice, che ne facciano richiesta;
c) i soci cooptati ossia le persone fisiche accettate dal consiglio direttivo a seguito di domanda e dietro presentazione di un altro socio.
2) Sono soci onorari:
a) coloro che per motivi particolari sono designati tali dal consiglio direttivo.
Ogni socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto in assemblea ad un solo voto. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – La titolarità di socio si perde per:
a) Dimissioni volontarie;
b) Espulsione deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri, per gravi motivi, fatto salvo il diritto di contraddittorio.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7 – Sono organi dell’associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vicepresidente;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere;
g) La Coordinatrice.
Art. 8 – Le cariche associative, da conferirsi esclusivamente ai soci, sono gratuite. È dovuto solo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. La durata dell’ incarico è di tre anni.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9 – L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
Art. 10 – I soci, purché in numero non inferiore ad un quarto del totale, possono chiedere al Presidente di convocare l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Ove il Presidente non provveda entro trenta giorni i soci richiedenti potranno convocare direttamente l’Assemblea.
Art. 11 – l’Assemblea elegge di volta in volta il proprio presidente e segretario, pro-tempore, tra i soci presenti. All’occorrenza sono nominati due scrutatori.
Art. 12 – l’Assemblea ordinaria:
a) Nomina i membri del Consiglio Direttivo dopo averne determinato il numero;
b) Approva il bilancio predisposto dal Consiglio;
c) Approva i programmi proposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
Art. 14 – L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti: scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di ¾ dei soci.
Art. 15 – l’intervento in Assemblea potrà avvenire anche per delega conferita ad un socio. È consentita solo una delega per singolo socio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, sempre in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra i soci.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o almeno da un terzo dei membri ogni volta si ritenga necessario.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.
Art. 19 – Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione con facoltà di compiere gli atti che sono ritenuti opportuni per l’attuazione degli scopi associativi, esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano all’Assemblea.
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo:
a) Provvede all’esecuzione dei deliberati dell’assemblea;
b) Delibera l’ammissione a socio di coloro che ne facciano richiesta accertando l’adesione allo spirito ed alle finalità dell’associazione;
c) Decide l’espulsione del socio per gravi motivi fatto salvo il diritto del contraddittorio;
d) Elegge fra i propri membri Il Presidente, Il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
e) Determina l’ammontare della quota associativa annuale ed il termine del suo versamento;
f) Predispone il programma annuale, il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività annuale svolta dall’associazione;
g) Ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza assunti dal presidente in via di urgenza.
Art. 21 – Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo questi sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di non eletti esso sarà sostituito per cooptazione tra i soci con delibera del Consiglio stesso. Il nuovo membro scadrà contemporaneamente agli altri.
Art. 22 – Il Presidente
a) Rappresenta legalmente l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Firma gli atti e i documenti dell’associazione congiuntamente al segretario;
b) Convoca l’Assemblea dei Soci;
c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) Cura l’esecuzione dei mandati dell’Assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo;
e) Nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può prendere in caso di urgenza decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.
Art. 23 – Il Vice-Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Art. 24 – Il Tesoriere appone la sua firma, congiuntamente al Presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale e finanziario. Cura la tenuta dei libri contabili.
Art. 25 – La Coordinatrice regionale delle insegnanti del Metodo Billings è garante della conformità dell’insegnamento del metodo Billings agli scopi ed obbiettivi del WOOMB (World Organization Ovulation Method Billings).
COSTITUZIONE DI SEZIONI PERIFERICHE E GRUPPI DI SOSTEGNO
ART. 26 – Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di sedi distaccate Ce.Ve.M.B. o gruppi di sostegno per offrire maggiore autonomia alle sedi più lontane. La gestione di queste sezioni o gruppi sarà affidata ad un’insegnante che funge da tramite tra l’unità e la sede centrale, nominata dal Consiglio Direttivo su proposta dell’assemblea.
RECESSO DEL SOCIO
Art. 27 – Ogni socio può recedere dall’associazione notificando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha l’obbligo di pagare la quota per l’anno in corso. I soci recedenti e quelli che per qualsiasi motivo non abbiano più a far parte dell’associazione, non avranno alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura, nei confronti dell’associazione.
Non potranno rivendicare compensi o restituzione di quote in quanto ogni apporto deve restare destinato ai fini associativi.
SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE
Art. 28 – Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di 3/4 dei soci. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto per utilità sociale.
NORME FINALI
Art. 29 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.